STATUTO

STATUTO
Associazione Italiana Maestri di Danza (AIMD)

DENOMINAZIONE - SCOPI - DURATA

 Art. 1) È costituita un’associazione denominata

Associazione Italiana Maestri di Danza” (in breve “AIMD")

con sede in Genova.

L’assemblea dei soci, con sua deliberazione, può modificare la sede, istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre località.

Art. 2) L’associazione ha per scopo la promozione e la diffusione dell’arte e della pratica del ballo e della danza in ambito culturale, ludico, educativo, sportivo e terapeutico.

L’associazione si propone inoltre di:

  1. promuovere, incoraggiare, favorire e facilitare la diffusione e la condivisione di notizie ed informazioni sull’arte e sulla pratica del ballo e della danza;

  2. programmare ed organizzare annualmente i campionati per professionisti, secondo quanto previsto dal regolamento tecnico;

  3. organizzare annualmente corsi di formazione ed aggiornamento per professionisti delle varie discipline;

  4. organizzare sessioni, esami professionali ed istituzionali per i propri soci;

  5. promuovere ed incoraggiare scambi culturali e collaborazione tra Associazioni ed Enti, pubblici o privati, che operino nei settori innanzi indicati e/o in settori analoghi.

L’associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed ha durata illimitata.

I SOCI

Art. 3) Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche maggiori di età che condividano gli scopi statutari e che contribuiscano al raggiungimento degli stessi.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  1. socio fondatore;

  2. socio effettivo;

  3. socio onorario;

  4. socio simpatizzante.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione.

Sono soci effettivi coloro che, in possesso di una qualifica tecnica di Maestro di Ballo, pagano la quota associativa.

Sono soci onorari coloro i quali vengono nominati tali dal consiglio direttivo per speciali benemerenze acquisite nei confronti dell’associazione o per particolari meriti nel settore della danza. La nomina è permanente, solleva il socio dal pagamento della quota annuale.

Sono soci simpatizzanti coloro i quali, pur in assenza di qualifica tecnica di Maestro di Ballo, condividendo le finalità dell’associazione, pagano una quota di adesione.

La partecipazione alle assemblee sociali compete ai:

  1. soci fondatori e soci effettivi dell’Associazione con diritto di parola e di voto;

  2. soci onorari e soci simpatizzanti con diritto di parola ma non di voto.

I soci devono versare la quota di adesione all’associazione e la quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo.

I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Art. 4) Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo indicando il proprio nome, cognome, l’indirizzo di posta elettronica eventualmente posseduto, al quale far pervenire le comunicazioni e le convocazioni assembleari, e tutti i dati che saranno richiesti, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla richiesta, salvo parere contrario del consiglio direttivo e previo il pagamento della quota associativa, la qualifica di socio diverrà effettiva. Il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale esprimerà l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. La richiesta può essere accettata anche immediatamente col consenso del consiglio direttivo che delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso, e comporta uguali diritti ed uguali doveri in capo a tutti i soci, ad eccezione di quanto indicato al precedente articolo 3).

Non è consentita l’adesione a tempo determinato.

Art. 5) Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota associativa e che abbiano provveduto a tale versamento entro il mese di gennaio dell’anno in corso.

Art. 6) I soci hanno l’obbligo di pagare annualmente la quota associativa ed osservare le norme contenute nel presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

I soci cessano di appartenere all’associazione per morte, recesso ed esclusione. La morte produce come effetto ex legge lo scioglimento del rapporto fra socio ed associazione. L’esclusione è pronunciata dal consiglio direttivo con delibera motivata contro i soci:

  1. che non partecipino alla vita dell’associazione ovvero tengano comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;

  2. che non eseguano in tutto od in parte il versamento delle quote sociali e dei contributi obbligatori di cui al successivo articolo 18);

  3. che non adempiano ai doveri inerenti alla qualità di socio.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al consiglio direttivo mediante raccomandata inviata al presidente del consiglio stesso.

Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione al consiglio direttivo con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

In nessun caso è consentita la restituzione di quanto versato nelle casse dell’associazione al socio che cessi di far parte dell’ente od ai di lui eredi in caso di morte. Le quote di adesione e associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per qualunque causa.

Art. 7) gli organi dell’associazione sono:

  1. l’assemblea dei soci;

  2. il presidente;

  3. il consiglio direttivo;

  4. il consiglio di presidenza;

  5. il collegio dei probiviri.

Le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo le spese effettivamente sostenute nell’esercizio della carica.

L'ASSEMBLEA

Art. 8) L’assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti e risultanti dal libro dei soci almeno da tre mesi (tale norma non si applicherà alla prima assemblea), che siano in regola col pagamento della quota associativa.

L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo tramite avviso scritto contente la data e l’ora di prima e seconda convocazione, da inviare al domicilio di ciascun socio o all’indirizzo di posta elettronica preventivamente comunicato all’associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede dell’associazione.

L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 (trenta) Aprile successivo alla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.

Quando particolari esigenze lo richiedono l’assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 9) per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà dei soci e le delibere saranno adottate a maggioranza dei presenti. In difetto l’assemblea è convocata ad almeno 24 ore di distanza e non oltre 30 giorni dalla data fissata per la prima convocazione, e le delibere saranno adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere dell’assemblea straordinaria concernenti le modifiche dello statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10) L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e nomina un segretario in seno alla stessa.

L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:

  • all’approvazione del rendiconto economico e finanziario;

  • all’elezione del consiglio direttivo;

  • all’elezione del collegio dei probiviri;

  • all’approvazione ed alla modificazione dello statuto e di eventuali regolamenti;

  • alla delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa;

  • ad ogni altro argomento che il consiglio direttivo intendesse sottoporle.

Le delibere dell’assemblea verranno trascritte con apposito verbale a cura del presidente e del segretario. Copia del verbale sarà a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11) L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall’assemblea.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del consiglio direttivo possono essere revocati dall’assemblea solo per giusta causa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci stessi.

Art. 12) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri ed elegge al suo interno:

  • il presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione, è il responsabile dell’attività della stessa, convoca il consiglio direttivo e presiede il consiglio stesso e l’assemblea dei soci, è legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti, può aprire e chiudere conti correnti e dossier titoli bancari e procedere agli incassi e può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie e per la stipula di atti e contratti, previa deliberazione del consiglio direttivo, salvo casi d’urgenza; in tal caso i relativi atti dovranno essere oggetto di ratifica del primo consiglio direttivo;

  • il vice presidente, che in caso di impedimento del presidente ne assume le veci; in tal caso potrà agire solo con firma congiunta al segretario;

  • il segretario che cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione, redige i verbali e coadiuva il presidente.

Il consiglio direttivo potrà delegare i propri poteri al presidente o ad uno o più membri del consiglio medesimo, non che conferire ai singoli consiglieri incarichi di lavoro nell’ambito dell’attività dell’associazione.

Art. 13) Per l’approvazione delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del consiglio direttivo in ogni convocazione.

Art. 14) Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.

Il consiglio direttivo provvede alle attività dell’associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestioni agli scopi istituzionali.

Il consiglio direttivo potrà affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

I consiglieri potranno ricevere compensi e rimborsi spese per la loro attività.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno.

Art. 15) Compiti del consiglio direttivo sono:

  • eseguire le delibere dell’assemblea;

  • formulare i programmi di attività sociale;

  • redigere e far rispettare il regolamento dell’associazione;

  • predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

  • deliberare circa l’ammissione dei soci;

  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

  • stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività sociali;

  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

  • nominare uno o più presidenti onorari, scelti per particolari motivazioni e meriti verso l’associazione, che vengono invitati alle riunioni di consiglio e nelle stesse possono esprimere solo parere consultivo e non deliberativo;

  • fissare il calendario degli esami professionali, autorizzare eventuali sessioni d’urgenza e concedere la costituzione di sedi decentrate per lo svolgimento degli esami stessi come da Regolamento Generale.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 16) Il consiglio di presidenza è composto dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario.

Il consiglio di presidenza dura in carica fino all’esaurimento del mandato del consiglio direttivo.

Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci, quando necessario, secondo le norme decretate dal Regolamento generale.

Il consiglio di presidenza si considera validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione se sono presenti almeno due membri.

Il consiglio di presidenza può assumere tutte quelle decisioni la cui operatività richiede un provvedimento d’urgenza e operare in ogni modo al fine di ottenere il pieno soddisfacimento degli scopi dell’associazione stessa, con ratifica alla prima riunione utile del consiglio direttivo.

Il consiglio di presidenza coadiuva il consiglio direttivo nell’espletamento delle funzioni specificatamente a esso delegate dallo stesso.

Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura e firma del presidente.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17) Il collegio dei probiviri è formato da tre soci di provata esperienza e capacità, eletti dall’assemblea dei soci; il loro mandato è di uguale durata degli altri organi elettivi, e non può essere revocato per alcun motivo.

Il collegio dei probiviri dura in carica fino a esaurimento del mandato del consiglio direttivo.

Il collegio dei probiviri si riunisce su richiesta del socio che ad esso ricorre secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale. Il collegio dei probiviri ha il compito di dirimere le controversie sorte tra i soci o tra i soci e l’associazione per motivi attinenti al contenuto del presente statuto, dei regolamenti e delibere, dalle statuizioni dell’associazione e in ogni caso per motivi attinenti l’esercizio della professione.

PATRIMONIO

Art. 18) Il patrimonio dell’associazione è indivisibile ed è formato:

  • dalle quote di adesione e associative, dai contributi obbligatori e da quelli volontari dai soci;

  • dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

  • da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;

  • dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario, tranne il pagamento della quota associativa annuale, del contributo necessario per sostenere gli esami di abilitazione e del contributo necessario per l’iscrizione del singolo socio (a richiesta dello stesso) ad ulteriori organismi ed enti internazionalmente riconosciuti. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione stessa.

Durante la vita dell’associazione non è consentito distribuire utili od avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio mobiliare sarà gestito presso una banca, salvo piccole somme a disposizione della cassa contanti.

Art. 19) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario ed alla sua presentazione all’assemblea dei soci la quale delibera entro il termine indicato nel precedente art. 8 (otto).

Il rendiconto economico e finanziario deve rimanere depositato presso la sede dell’associazione nei venti giorni antecedenti la data fissata per l’adunanza avente all’ordine del giorno la sua approvazione e sarà spedito, su richiesta, all’indirizzo di posta elettronica del singolo socio.

Art. 20) Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Art. 21) Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’associazione, l’assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, scelgono l’associazione con finalità analoghe od il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia.